Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4249 del 5 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 589 c.p.p. è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il difensore abbia depositato la procura speciale che gli conferiva il potere di rinuncia, senza peraltro poi esercitare concretamente tale potere. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto privo di effetti il deposito della procura speciale, rilasciata al difensore ai sensi dell'art. 589 c.p.p., seguito dalla dichiarazione di quest'ultimo dell'errore in cui era incorso l'assistito nel conferimento della procura).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.