Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9857 del 6 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché č inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Nella fattispecie gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilitā penale e la S.C. ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio, tra i quali non rientrava l'eccepita violazione della disciplina del reato continuato).

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