Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8005 del 27 agosto 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il Pubblico Ministero presso il giudice dell'impugnazione può sì rinunciare al gravame proposto da altro P.M., ma la rinuncia può essere effettuata entro un termine espressamente stabilito e, cioé, “prima dell'inizio della discussione” (art. 589, comma 1, c.p.p.) con dichiarazione espressa, ricevuta dal cancellerie o inserita nel processo verbale dell'udienza prima del termine suindicato. Pertanto, non può essere preso in considerazione come atto di rinuncia all'impugnazione, “per acquiescenza”, la richiesta dibattimentale del Procuratore Generale di conferma della decisione impugnata da altro Pubblico Ministero; ciò non solo perché tale richiesta (intesa come rinuncia) non rispetterebbe i termini di cui all'art. 589 c.p.p., ma anche perché manca nel processo penale, a differenza che in quello civile (art. 329 c.p.c.), una norma che preveda l'acquiescenza come causa di estinzione del diritto di impugnazione, vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.