Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36374 del 28 agosto 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. č quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento. (Fattispecie relativa a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti).

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