Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15697 del 15 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non potendo applicarsi nella specie l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito; ragione per la quale la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine ed il termine per impugnare č quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui č avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.

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