Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19313 del 6 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La ritenuta oggettiva falsitą della testimonianza da parte del giudice del dibattimento non esclude di per sč l'applicabilitą della disposizione contenuta nell'art. 500, comma quarto c.p.p., dovendosi comunque valutare la sussistenza in concreto di un inquinamento probatorio.

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