Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29562 del 7 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione.

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