Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11787 del 24 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza - giustificata da impedimento dell'imputato, documentato da certificato medico - inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 c.p.p. che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria; mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.