Cassazione penale Sez. V sentenza n. 41000 del 2 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, a questi già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., perché la formulazione della norma intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico.

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