Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2559 del 21 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di legittimo impedimento, la scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontą esplicita di voler partecipare al processo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell'udienza richiesto dall'imputato contumace per mezzo del difensore, sulla scorta della mera segnalazione, non accompagnata dalla espressa volontą di partecipare all'udienza, che nello stesso giorno era contemporaneamente chiamato a rendere testimonianza innanzi ad un'altra Autoritą Giudiziaria).

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