Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1832 del 15 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'anticipata acquisizione della prova realizzatasi con l'incidente probatorio comporta la sua utilizzazione in sede dibattimentale senza alcun bisogno di procedere alla sua rinnovazione a seguito di richiesta del difensore, avanzata in ragione della necessitą di provvedere ad integrazioni ovvero a contestazioni della stessa, risultando diversamente vanificata la funzione stessa dell'incidente probatorio. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che, ove la difesa ritenga necessario integrare la prova ovvero contestare nuove emergenze processuali, rientra nel potere discrezionale del giudice del dibattimento valutarne la completezza, salvo il diritto della parte di impugnare la relativa decisione).

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