Cassazione penale Sez. I sentenza n. 40000 del 26 settembre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di chiamata di correo, è legittima una valutazione frazionata della dichiarazione a condizione, però, che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia (nel senso che non sia strettamente interconnessa, sul piano fattuale e logico con quella ritenuta falsa o, comunque, non credibile) e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio con la difficoltà di mettere a fuoco un ricordo lontano; con la complessità dei fatti e la possibile confusione degli stessi e persino con la scelta del dichiarante di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva utilizzato solo una parte delle dichiarazioni di un chiamante in correità, senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per le quali l'inattendibilità di un'altra parte di esse non avesse intaccato la credibilità soggettiva del propalante).

(massima n. 2)

Non comporta alcuna invalidità dell'incidente probatorio l'omessa indicazione delle parti offese e dei loro difensori nella copia della richiesta di incidente probatorio predisposta dal P.M. per la notifica alle parti, se tale indicazione è contenuta nell'originale depositato nella cancelleria del Gip.

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