Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33821 del 30 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata verbalizzazione da parte delle polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 cod. proc. pen., non le rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma, sicché, salvi i limiti di cui all'art. 350, commi 6 e 7, cod. proc. pen., l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro contenuto all'autorità giudiziaria e rendere testimonianza "de relato".

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