Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 299 del 7 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Fra gli atti “relativi alla procedibilità” che, ai sensi dell'art. 431 lett. a) c.p.p., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche l'attestazione prevista dall'art. 337, comma quarto, c.p.p. della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che, ove tali attestazioni, per errore, non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell'art. 491, secondo comma, c.p.p. e può essere chiesto che l'inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia fatto, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara non doversi procedere per difetto di querela.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.