Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29660 del 8 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La identificazione non completa del soggetto che presenti personalmente la querela, da parte dell'autoritą che la riceve, non determina la nullitą o inammissibilitą dell'atto, ma una semplice irregolaritą di carattere amministrativo sfornita di sanzione processuale, sia in quanto tali conseguenze non sono previste dalla legge sia in considerazione della ratio della norma di cui all'art. 337 c.p.p. che mira esclusivamente ad assicurarsi che la volontą di perseguire il colpevole provenga dal soggetto legittimato a proporre la querela.

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