Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 30044 del 12 settembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della ritualità della presentazione della querela, l'articolo 337, comma quarto, c.p.p., laddove si prevede che l'autorità che riceve la querela deve provvedere — tra l'altro — alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione). Ne deriva non solo che non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo.

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