Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28555 del 3 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietą del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 324 comma ottavo c.p.p., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che non aveva disposto la restituzione pur essendo stata dedotta l'irritualitą della querela).

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