Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22120 del 27 maggio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di sequestro preventivo, non sussiste l'obbligo di dare previo avviso al difensore di fiducia circa l'esecuzione di un sequestro, né quello di avvertire l'indagato della facoltą di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. riguardano esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese a quello preventivo, data la diversitą delle esigenze presidiate.

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