Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11162 del 16 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo deve essere valutata solo quando gli stessi fatti siano stati prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'amministrazione dello Stato, pur convenuta nello stesso giudizio, che si sia disinteressata del procedimento non può prospettare per la prima volta con il ricorso per cassazione le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.