Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24896 del 6 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di secondo grado, i termini di durata della custodia cautelare ricominciano a decorrere dalla decisione di annullamento, ma non potranno protrarsi oltre il doppio del termine massimo di fase, computando l'intero periodo trascorso "in vinculis" dall'originaria decorrenza e cioč dalla sentenza di primo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato essere inapplicabile al giudizio di appello la regola stabilita per la fase di cassazione dalla lett. d) del comma primo dell'art. 303 c.p.p., secondo la quale, in caso di doppia condanna nei gradi di merito, si tiene conto soltanto dei termini massimi complessivi di cui al comma quarto).

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