Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 49112 del 6 dicembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto comporta un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all'attualitą sia all'intensitą delle esigenze cautelari. (In applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di un istanza modificativa della custodia cautelare in carcere disposta per fatti risalenti ad oltre cinque anni prima, ritenendo carente la motivazione sull'attualitą ed intensitą delle esigenze cautelari).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.