Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29061 del 8 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalitą acquisitive idonee a garantire la conformitą dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalitą non comporta l'inutilizzabilitą dei risultati probatori acquisiti, ma la necessitą di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che i dati di carattere informatico rientrano in ogni caso nel novero delle prove documentali).

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