Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29433 del 10 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Al solo pubblico ministero č riconosciuta la competenza esclusiva di chiedere al gip, ai sensi dei commi secondo e ss. dell'art. 240 c.p.p., la distruzione della documentazione formata attraverso la raccolta illegale di informazioni o attraverso intercettazioni illegali, trattandosi di competenza accessoria all'attivitā di raccolta delle prove. (In applicazione di tale principio č stata ritenuta inammissibile la richiesta di un indagato di procedere alla distruzione di documentazione contenente le informazioni bancarie di migliaia di correntisti, formata abusivamente da un ex dipendente infedele).

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