Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40081 del 27 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalitą previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il pił possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinitą della prova, non costituisce causa di nullitą od inutilizzabilitą dell'atto.

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