Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15613 del 15 aprile 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati fallimentari, la proroga di un finanziamento a condizioni onerose, in luogo della restituzione della somma maturata, può integrare un'operazione dolosa di cui all'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall. rimproverabile ai gestori della società debitrice che ne abbiano fatto richiesta; tuttavia, affinché possa addebitarsene la responsabilità anche al creditore, non è sufficiente la mera decisione di concedere la proroga ovvero di pretendere condizioni più gravose piuttosto che richiedere l'immediato rientro ovvero il fallimento, e ciò anche quando questi è consapevole dello stato di dissesto del debitore, ma è, invece, necessario che il comportamento del creditore presenti, in forma diversa ed ulteriore, i caratteri del contributo causale alla consumazione del reato, come quando vi sia una istigazione, nella consapevolezza dell'impatto della proroga sull'equilibrio economico dell'impresa, a porre in essere l'operazione ritenuta illecita . (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per non avere il giudice di merito identificato il contributo causale prestato dal creditore in una operazione di differimento della restituzione di un prestito che il debitore aveva precedentemente veicolato, su indicazione del primo, a società già in stato di decozione e che era stato frazionato in quattro autonome linee di debito con scadenze progressive e con tassi differenziati e crescenti).

(massima n. 2)

Quando la deposizione del testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzata anche da plurime acquisizioni documentali, la consultazione di documenti in aiuto della memoria, di cui all'art. 499, comma quinto, c.p.p., può realizzarsi attraverso la lettura dei dati risultanti da documenti redatti dallo stesso teste, ovvero, nel caso di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, dei verbali e degli altri atti di documentazione dell'attività da lui svolta che tali dati riportano. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l'utilizzo di prospetti formati dal teste che riassumevano il contenuto di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall'articolazione di polizia giudiziaria di cui il medesimo faceva parte).

(massima n. 3)

Sono patologicamente inutilizzabili i dati relativi al traffico telefonico contenuti nei tabulati acquisiti dall'Autorità giudiziaria dopo i termini previsti dall'art. 132 d.l.vo 30 giugno 2003 n. 196, atteso il divieto di conservazione degli stessi da parte del gestore al fine di consentire l'accertamento dei reati oltre il periodo normativamente predeterminato. (Fattispecie in cui la richiesta di utilizzare i tabulati era stata formulata dalla difesa di un imputato).

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