Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44075 del 23 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riesame, la violazione del termine di tre giorni liberi di cui agli artt. 309, comma ottavo, e 324, comma sesto, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., e che tale vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la reiterata assenza presso il domicilio eletto dell'indagata o di altre persone in grado di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza potesse costituire concorso nella causazione della nullità o rappresentare una forma di sanatoria della notifica tardivamente eseguita).

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