Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20449 del 16 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullitā assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchč non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica č obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, c.p.p..

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.