Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29677 del 8 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullitą non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell'elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolaritą della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.