Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21416 del 27 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pubblico ministero, a cui viene richiesto dall'indagato l'interrogatorio a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, ha l'obbligo di procedervi a pena di nullitā della richiesta di rinvio a giudizio, anche se č stato espletato un precedente interrogatorio a seguito di emissione di ordinanza cautelare.

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