Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24575 del 10 giugno 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina; né può considerarsi come "prima notificazione" all'imputato non detenuto, la prima notificazione effettuata dopo la scarcerazione a soggetto che aveva ricevuto le precedenti notifiche, nell'ambito dello stesso procedimento, versando nella condizione di detenuto. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di rinvio in grado di appello, per il quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen.).

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