Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3441 del 27 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora il giudice ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, è esperibile da quest'ultima il ricorso per cassazione, in applicazione dell'art.111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno, e non quello della correzione dell'errore materiale, previsto dall'art. 130 c.p.p. Tale procedura è infatti limitata dall'art. 535, comma quarto, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma primo del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.