Cassazione penale Sez. V sentenza n. 288 del 10 gennaio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

La competenza alla eliminazione degli errori materiali - nella specie omessa statuizione, in sede di patteggiamento allargato, in ordine alle pene accessorie - appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato impugnato, perché, in tal caso, la competenza appartiene al giudice dell'impugnazione.

(massima n. 2)

Non sussiste la nullità dell'ordinanza con cui il giudice, avvalendosi della procedura di correzione degli errori materiali, abbia integrato il dispositivo della sentenza - pronunciata, in sede di patteggiamento allargato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta - applicando le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. e 29 l. fall., trattandosi di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato, sicché ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p..

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