Cassazione penale Sez. III sentenza n. 673 del 12 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Con la procedura di correzione degli errori materiali può porsi rimedio anche alla mancata cognizione di fatti storici che investono elementi essenziali della decisione. Perciò legittimamente la Corte di cassazione può adottare la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. e revocare la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso basata sul presupposto — erroneo in punto di fatto — che l'impugnazione fosse stata presentata dal difensore dell'imputato contumace non munito di specifico mandato, mentre la dichiarazione di ricorso era stata presentata personalmente dall'imputato.

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