Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4069 del 30 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l'obbligo, permanente, di accertare lo stato di vita dell'imputato, come prova e fondamentale condizione di procedibilità. Poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 c.p.p., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio. (Fattispecie in cui la morte dell'imputato era intervenuta anteriormente alla sentenza di condanna di primo grado: accertato l'evento, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato).

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