Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29749 del 16 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Non puņ essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 c.p.p., l'omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza, che costituisce omissione di carattere concettuale e sostanziale. Il vizio di omessa pronunzia sulle spese giudiziali č deducibile in cassazione come error in procedendo e, conseguentemente, per quanto concerne la sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilitą, non č possibile alcun rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento. La sua configurazione come errore di diritto rende inapplicabile anche la procedura di cui all'art. 625 bis c.p.p.

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