Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 3401 del 30 gennaio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

La nuova disciplina sull'errore di fatto contenuta nell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, non può essere immediatamente applicata nel procedimento di correzione di errore materiale instaurato ai sensi dell'art. 130 c.p.p. ed avente ad oggetto una sentenza della Corte di cassazione depositata prima dell'entrata in vigore della citata legge, in quanto, in mancanza di specifiche disposizioni di diritto transitorio, il nuovo istituto trova applicazione nei confronti delle sole decisioni depositate successivamente al 4 maggio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 128 del 2001.

(massima n. 2)

Non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 c.p.p. quando la correzione richiesta non si limiti ad una semplice emenda del testo della sentenza, ma comporti la modifica della decisione stessa, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione, che può essere derogato solo con rimedi straordinari. (Nel caso di specie, precedente all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, il ricorrente aveva dedotto che l'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione era stato erroneamente notificato ad un difensore in precedenza revocato e aveva richiesto, con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., l'eliminazione degli effetti che tale errore aveva determinato, con conseguente nullità della sentenza emessa dalla Corte di cassazione).

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