Cassazione penale Sez. III sentenza n. 456 del 13 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di censure attinenti una pretesa erronea declaratoria di una causa di non punibilitą, con l'impugnazione si realizza una devoluzione ope legis di ogni questione, anche se non investita dai motivi di ricorso, attinente alla corretta applicazione della causa di non punibilitą e con la conseguente necessitą di un controllo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti in fatto che legittimino il suo riconoscimento nella concreta fattispecie. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di non doversi procedere per intervenuta sanatoria in materia tributaria, la S.C., al di lą delle censure proposte dal P.M. ricorrente non condivise, ha individuato in altri fatti, ritenuti come erroneamente valutati dalla sentenza impugnata, l'efficacia preclusiva della configurabilitą dell'esimente).

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