Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4855 del 4 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietą o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilitą, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilitą penale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.