Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6338 del 13 febbraio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilitą sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullitą processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operativitą della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullitą, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta prescrizione del reato, riconoscendo tale causa estintiva prevalente rispetto alla accertata nullitą della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado).

(massima n. 2)

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilitą sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullitą processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operativitą della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullitą, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza predibattimentale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione pronunciata dalla Corte di appello).

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