Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3113 del 22 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'astensione del difensore dalle udienze non č riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, costituendo espressione di un diritto di libertā, il quale, se esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell'udienza camerale, in tutti i casi in cui il procedimento preveda la partecipazione necessaria del difensore. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza che segue il rito camerale ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p.).

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