Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16169 del 11 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, c.p.p. - una nullitą a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.