Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11873 del 20 marzo 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della validità formale dell'ordinanza emessa in udienza, non rileva l'illeggibilità della sottoscrizione del giudice, poiché è sufficiente l'identificazione dei componenti dell'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento, attraverso il verbale d'udienza sottoscritto dall'ausiliario che assiste il giudice e garantisce la veridicità di quanto in esso attestato.

(massima n. 2)

In tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento. (Fattispecie relativa ad ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale).

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