Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3651 del 27 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 351, comma primo ter, c.p.p., secondo cui, nei procedimenti relativi a determinati delitti, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi.

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