Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 914 del 12 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, resa palese dall'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontā di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza; č pertanto onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalitā di espressione delle proprie dichiarazioni, facendo si che esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza che tale atto possa essere surrogato da equipollenti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la rinuncia a comparire personalmente espressa dall'imputato potesse essere superata da successiva istanza di diverso contenuto presentata dal difensore).

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