Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20398 del 15 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontā di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non č dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontā di aderire allo "sciopero", essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltā della difesa.

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