Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24725 del 11 giugno 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello č illimitata ed incondizionata (e quindi prescinde del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile.

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