Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19615 del 13 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato, deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullitā, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalitā perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui č stata ritenuta illegittima la motivazione di decreto di convalida emesso a norma dell'art. 355 c.p.p. sintetizzata nell'espressione di stile "quanto č stato oggetto di sequestro č corpo di reato trattandosi di cose sulle quali il reato č stato commesso").

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