Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11168 del 16 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell'art. 33, disp. att., cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio. (Nella fattispecie, la notifica era stata effettuata presso lo studio di difensore revocato dalla persona offesa che aveva eletto domicilio in un luogo diverso con dichiarazione comunicata all'ufficio del P.M. in epoca successiva a tale notifica).

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