Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44419 del 3 novembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio abbreviato, il difensore, a norma degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen., può depositare memorie ed allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento, anche se vi è già stata l'ammissione del rito alternativo, ne consegue che l'omessa valutazione di tali atti, pur non essendo causa di nullità della sentenza, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. (In motivazione, la Corte ha censurato l'omessa motivazione relativamente ai rilievi sulle modalità di assunzione della testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, contenuti in una consulenza psicologica che la difesa aveva chiesto di produrre dopo l'instaurazione del rito abbreviato).

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