Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12236 del 14 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autoritā giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attivitā investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. (Fattispecie in cui č stata ritenuta utilizzabile la confessione dell'indagato resa - in presenza dei Carabinieri - alla madre di una minore vittima di abusi sessuali)

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